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ESTINZIONE ANTICIPATA DI UN PRESTITO

ESTINZIONE ANTICIPATA DI UN PRESTITO

Nota a Corte Cost. n. 263 del 22 dicembre 2022 


Ripristinato dalla Consulta il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata del prestito, al rimborso proporzionale di ogni costo accessorio affrontato in relazione al finanziamento. 


In materia di prestiti ai consumatori il testo unico bancario, in seguito all’attuazione in Italia nel 2010 della Direttiva 2008/48/CE, prevede all’art. 125-sexies che in caso di estinzione anticipata del finanziamento debbano essere rimborsati al consumatore i costi accessori corrisposti al finanziatore, in misura proporzionale alla restante durata del prestito. Per anni la suddetta disposizione era stata nella prassi del tutto ignorata dalle società finanziatrici che,  specie in relazione ai prestiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, quando procedevano ad effettuare i conteggi in vista dell’estinzione anticipata, mostravano una marcata tendenza a dimenticarsi dei rimborsi. 


Successivamente, sotto la spinta dei primi reclami e relativi ricorsi all’Arbitro Bancario, promossi dalle associazioni dei consumatori per conto dei loro associati, le finanziarie hanno via via dovuto procedere ad almeno parziali rimborsi. Con l’avallo delle circolari della Banca d’Italia e delle decisioni dell’ABF, si era però subito affermata un’interpretazione restrittiva riguardo a quali spese dovessero essere rimborsate al consumatore. In particolare secondo tale interpretazione le spese accessorie erano distinte in spese upfront (quelle  affrontate in relazione all’accensione del prestito} e spese recurring {quelle ricorrenti riferibili a tutta la  durata del finanziamento) e soltanto per queste ultime il consumatore aveva il diritto al rimborso in caso di  estinzione anticipata . Come non era difficile prevedere, le finanziarie attive nel mercato delle cessioni del quinto predisposero presto dei contratti che definivano come spese upfront e dunque non rimborsabili la maggior parte degli esborsi accessori richiesti ai consumatori finanziati Questo era in Italia lo stato della tutela del mutuatario consumatore in materia di cessioni del quinto  quando la Corte di Giustizia della Corte Europea - con la sentenza del 11 settembre 2019, in causa C-383/18, pronuncia nota come Lexitor - stabilì che la norma di derivazione comunitaria {l’art. 125-sexies del testo  unico bancario che ha dato attuazione all’art. 16, paragrafo 1, delia direttiva 23 aprile 2008 n. 2008/48/CE)  doveva essere interpretata nel senso “che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del  credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”,  essendo dunque irrilevante la tipologia dei costi. Successivamente alla sentenza Lexitor, in Italia, moltissime pronunce dell’ABF e della giurisprudenza di merito hanno applicato l’art. 125-sexies in senso conforme alla pronuncia della Corte di Giustizia, vale a dire con applicazione retroattiva a tutti i contratti conclusi a partire dal 2010. Ma negli ambienti bancari italiani l’avvento della Lexitor è stato vissuto come una sciagura. La prima mossa degli operatori del settore dei prestiti con cessione del quinto è stata quella di non adempiere alle decisioni dei Collegi dell’ABF che sulla scorta della Lexitor stessa accoglievano, come tuttora accolgono, i ricorsi dei consumatori. 


Successivamente è intervenuto il legislatore italiano, notoriamente sensibile alle istanze provenienti dai gruppi bancari, e con l’art. 11-octies, introdotto con la legge n. 106 del 2021 in sede di conversione del d.l.  n.73 del 2021, ha da una parte recepito il principio espresso dalla sentenza Lexitor – la ripetibilità del costo totale del credito – ma dall’altra ne ha limitato l’efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all’entrata in vigore della legge {25 luglio 2021} e mantenuto al contempo la ripetibitità dei soli costi c.d. recurring per i contratti anteriori al 25 luglio 2021. Addirittura per effetto di tale intervento legislativo ii rimborso completo dei costi veniva negato anche riguardo a contratti sottoscritti tra il 2019 e il 2021 e dunque posteriormente alla Lexitor, in palese contrasto  tra le nuove disposizioni del legislatore italiano e la direttiva comunitaria come interpretata dalla Corte di  Giustizia nella sentenza Lexitor, ha spinto il Tribunale di Torino a sollevare la questione di legittimità  costituzionale in relazione al suddetto art. 3:L-octies. Ebbene la Corte Costituzionale con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato con nettezza l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, dei Di n. 73/2021 {Decreto sostegni bis – convertito con  legge n. I06/2021}, nella parte in cui, relativamente ai contratti conclusi prima del 25.07.2021, veniva  limitato aisoli costi ricorrenti il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione  anticipata. 


Ha ritenuto infatti la Corte che tale limitazione fosse in contrasto con la direttiva comunitaria  carne interpretata dalla Corte di Giustizia e pertanto violasse l’obbligo del legislatore di rispettare i vincoli  derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Pertanto, stante la declaratoria di incostituzionalità, i consumatori che hanno sottoscritto dei prestiti nel periodo tra il 2010 e il 2021 e li hanno nel frattempo estinti anticipatamente, hanno pieno diritto a vedersi riconosciuti – in proporzione alla restante durata del finanziamento – il rimborso di ogni costo affrontato in relazione al prestito medesimo. Esempio: per un prestito per € 20.000,00 di durata decennale, con spese accessorie di € 6.000,00, acceso  nel 2012 ed estinto (o rinegoziato} nel 2016, applicando ii criterio pro rata temporis si ha diritto al rimborso  di € 3.600,00. Poiché come si è detto le finanziarie nel periodo 2010 – 2021 hanno riconosciuto solo rimborsi parziali, assolutamente inferiori al dovuto, i consumatori possono ora recuperare le somme ulteriori. 


Al momento è consigliabile proporre la domanda di rimborso al Giudice di Pace (competenza per valore fino a € 5.000,00 ma da marzo con la riforma del processo la competenza sarà innalzata a € 10.000,00). L’esito della causa, al netto delle specificità dei casi singoli, non potrà che essere di accoglimento, dovendosi applicare la direttiva europea interpretata secondo la pronuncia Lexitor della Corte di Giustizia, come  ribadito dalla Corte Costituzionale. La strada dell’Arbitro Bancario Finanziario non è invece al momento utilmente percorribile, dal momento  che come detto benché t’ABF abbia nei le proprie pronunce prontamente recepito la sentenza Lexitor, le  società finanziatrici resistenti si sono unilateralmente sottratte all’adempimento delle decisioni favorevoli ai consumatori. 

Avv. Giuseppe Zappia

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