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Contratti a tacito rinnovo: la disdetta tardiva è legge!

Contratti a tacito rinnovo: la disdetta tardiva è legge!

Il 19 dicembre 2023, è stata approvata la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 che prevede alcune misure volte a rafforzare la tutela dei consumatori. La legge, infatti, introduce un nuovo articolo nel Codice del consumo, ovvero l'art.65 bis che rappresenta un'importante novità nel campo dei contratti di servizi a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico.


Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022:


Il via libera definitivo è stato dato alla legge sulla concorrenza, un provvedimento che rientra negli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che doveva essere approvato entro il 31 dicembre 2023. Lo scopo è quello di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso, si compone di 22 articoli suddivisi in 6 capi e tiene conto delle proposte avanzate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). 

In particolare, contiene disposizioni in materia di energia, nonchè in materia di commercio al dettaglio.

Inoltre, prevede misure in favore dei consumatori in materia di prodotti alimentari e in quella farmaceutica, oltre a disposizioni relative ai procedimenti dell'AGCM.


Nuovo articolo 65 bis "Contratti di servizi a tacito rinnovo":

In particolare, l'Art 14 della Legge sulla concorrenza appena approvata, modifica il Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) inserendo, dopo l'articolo 65, l'articolo 65-bis relativo ai "Contratti di servizi a tacito rinnovo" volto a rafforzare la tutela del consumatore. Nello specifico, il nuovo articolo prevede che nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista ha l'obbligo di iniare un avviso al consumatore 30 giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui quest'ultimo può inviare disdetta. La mancanza di tale comunicazione consente al consumatore, di recedere in qualsiasi momento senza spese e, dunque, di non pagare per un ulteriore anno per servizi di cui, magari, non ha più necessità o rispetto ai quali ha individuato un'offerta migliore.

La norma va ad integrare l'obbligo per il professionista di informare il consumatore sulla durata del contratto e l'eventuale rinnovo automatico prima che quest'ultimo lo sottoscriva. in relazione alle modalità in cui l'avviso per la disdetta deve essere inviato, il legislatore prevede la forma scritta includendo, tuttavia la comunicazione via sms, e-mail etc... a scelta del consumatore.


Art.9 "Contratti a distanza conclusi per telefono":

L'avviso del rinnovo automatico del contratto a tacito rinnovo non è l'unico intervento adottato dal legislatore in materia di tutela del consumatore. Un'altra modifica da evidenziare, infatti, è quella introdotta dall'art.9 della legge sulla concorrenza e che interviene sulle modalità per la conclusione dei contratti via telefono disciplinate dall'art.51, comma 6 del Codice del consumo d.lgs. n 206/2005.

Il Codice prevede che quando un contratto a distanza è concluso per telefono, il professionista deve inviare il contratto al consumatore che sarà vincolato allo stessp solo dopo averlo accettato per iscritto. Tuttavia, con l'introduzione dell'art.9  della Legge sulla concorrenza, la sottoscrizione non sarà più l'unica condizione per la validità del contratto in quanto il professionista dovrà anche acquisire la conferma, da parte del consumatore della ricezione del documento contenente tutte le condizioni.

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