Adiconsum Lazio: recuperati 4.000 euro per l'eccessivo ritardo nell'attivazione di una fornitura idrica
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Un’importante vittoria legale è stata segnata a favore dei consumatori. Grazie all’intervento degli esperti e degli avvocati di Adiconsum Lazio, Roma Capitale e Rieti, il Tribunale Ordinario di Roma ha condannato Acea Ato 2 S.p.A. per l'eccessivo ritardo nell'attivazione di una fornitura idrica, riconoscendo alla parte lesa il risarcimento dei danni subiti.
La sentenza n. 8913/2021, pronunciata il 13 aprile 2026, mette un punto fermo sulla responsabilità dei gestori dei servizi pubblici essenziali.

Il caso: Un’odissea burocratica durata oltre due anni
La vicenda ha inizio nel marzo 2018, quando l'utente richiede un nuovo allaccio idrico per un locale commerciale destinato alla somministrazione di cibi e bevande. Nonostante il pagamento immediato dei costi di preventivo (826,02 €), l'attivazione effettiva è avvenuta solo nel luglio 2020.
In questo lungo intervallo, Acea ha giustificato il ritardo citando:
La complessità dei lavori e la necessità di autorizzazioni dalla Soprintendenza e dal Comune.
Presunte irregolarità nella nicchia predisposta dall'utente.
Le difficoltà operative legate all'emergenza sanitaria del 2020.
Tuttavia, l'efficace azione legale intrapresa dai legali di Adiconsum ha permesso di smontare queste tesi, dimostrando l'inefficienza del gestore.
Le motivazioni della condanna: La responsabilità del gestore
Il Tribunale ha stabilito alcuni principi fondamentali a tutela del cittadino:
Responsabilità verso i terzi: Acea è responsabile anche dei ritardi causati dalle ditte appaltatrici a cui affida i lavori (ex art. 1228 c.c.).
Buona fede contrattuale: Sebbene una parte del ritardo fosse inizialmente dovuta a un'incongruenza tecnica della nicchia, il personale Acea avrebbe dovuto segnalarlo tempestivamente durante il sopralluogo, anziché ingenerare un falso affidamento nell'utente.
Negligenza ingiustificata: I ritardi accumulati tra febbraio e luglio 2020 sono stati ritenuti "integralmente imputabili alla convenuta".
Il Risarcimento: Recuperati 4.000 euro
A causa della mancanza d'acqua, il conduttore del locale era stato costretto a disdire il contratto di locazione nel febbraio 2020, non potendo avviare l'attività commerciale.
Il Giudice ha quindi stabilito:
Risarcimento Danni: Acea deve corrispondere 4.000,00 € a titolo di lucro cessante per i canoni di locazione persi tra marzo e luglio 2020.
Interessi Legali: Sulla somma sono dovuti gli interessi legali maggiorati.
Spese Legali: Acea è stata condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.127,00 € oltre oneri di legge e rimborsi forfettari
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