top of page

Adiconsum Lazio: recuperati 4.000 euro per l'eccessivo ritardo nell'attivazione di una fornitura idrica

  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Un’importante vittoria legale è stata segnata a favore dei consumatori. Grazie all’intervento degli esperti e degli avvocati di Adiconsum Lazio, Roma Capitale e Rieti, il Tribunale Ordinario di Roma ha condannato Acea Ato 2 S.p.A. per l'eccessivo ritardo nell'attivazione di una fornitura idrica, riconoscendo alla parte lesa il risarcimento dei danni subiti.

La sentenza n. 8913/2021, pronunciata il 13 aprile 2026, mette un punto fermo sulla responsabilità dei gestori dei servizi pubblici essenziali.



Il caso: Un’odissea burocratica durata oltre due anni


La vicenda ha inizio nel marzo 2018, quando l'utente richiede un nuovo allaccio idrico per un locale commerciale destinato alla somministrazione di cibi e bevande. Nonostante il pagamento immediato dei costi di preventivo (826,02 €), l'attivazione effettiva è avvenuta solo nel luglio 2020.

In questo lungo intervallo, Acea ha giustificato il ritardo citando:

  • La complessità dei lavori e la necessità di autorizzazioni dalla Soprintendenza e dal Comune.

  • Presunte irregolarità nella nicchia predisposta dall'utente.

  • Le difficoltà operative legate all'emergenza sanitaria del 2020.


Tuttavia, l'efficace azione legale intrapresa dai legali di Adiconsum ha permesso di smontare queste tesi, dimostrando l'inefficienza del gestore.


Le motivazioni della condanna: La responsabilità del gestore


Il Tribunale ha stabilito alcuni principi fondamentali a tutela del cittadino:

  • Responsabilità verso i terzi: Acea è responsabile anche dei ritardi causati dalle ditte appaltatrici a cui affida i lavori (ex art. 1228 c.c.).

  • Buona fede contrattuale: Sebbene una parte del ritardo fosse inizialmente dovuta a un'incongruenza tecnica della nicchia, il personale Acea avrebbe dovuto segnalarlo tempestivamente durante il sopralluogo, anziché ingenerare un falso affidamento nell'utente.

  • Negligenza ingiustificata: I ritardi accumulati tra febbraio e luglio 2020 sono stati ritenuti "integralmente imputabili alla convenuta".


Il Risarcimento: Recuperati 4.000 euro


A causa della mancanza d'acqua, il conduttore del locale era stato costretto a disdire il contratto di locazione nel febbraio 2020, non potendo avviare l'attività commerciale.

Il Giudice ha quindi stabilito:


  1. Risarcimento Danni: Acea deve corrispondere 4.000,00 € a titolo di lucro cessante per i canoni di locazione persi tra marzo e luglio 2020.


  2. Interessi Legali: Sulla somma sono dovuti gli interessi legali maggiorati.


  3. Spese Legali: Acea è stata condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.127,00 € oltre oneri di legge e rimborsi forfettari


Leggi la sentenza



 
 
bottom of page