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con il Contributo

La Conciliazione Paritetica
con le associazioni dei consumatori

La mediazione e la conciliazione paritetica

La mediazione civile e commerciale ha la finalità di ricercare un accordo amichevole tra due o più soggetti per la risoluzione di una controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili tramite l'intervento di un mediatore professionale, qualificato, terzo e imparziale, il quale non può prendere decisioni vincolanti. Tale procedura extragiudiziale è stata introdotta con il D. L.gs. n. 28/2010. La mediazione può essere facoltativa, quando è scelta dalle parti, o demandata, quando è indicata dal giudice, o ancora può essere obbligatoria. Per alcune materie è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione prima di poter agire in giudizio. La domanda di mediazione è presentata tramite deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di raggiungimento di un accordo, il relativo verbale viene omologato dal giudice e diventa esecutivo, altrimenti il mediatore può presentare una proposta di risoluzione della lite, che le parti sono libere di accettare o meno, ma la parte che lo rifiuta in caso di processo e soccombenza sopporta le spese di lite.


La conciliazione paritetica è una procedura di conciliazione derivante da accordi (protocolli di intesa) tra Associazioni dei consumatori e Aziende, riconosciuti anche dalle Authority. Per accedere alla conciliazione è necessario che il consumatore abbia preventivamente presentato un reclamo (in proprio o tramite associazione) all’Azienda. I Regolamenti attuativi dei Protocolli prevedono un procedimento di conciliazione in cui il consumatore è rappresentato da un conciliatore dell’Associazione che lo assiste (che può essere Adiconsum)  e l'azienda da un proprio conciliatore. Negli incontri, che possono avvenire anche on line, i conciliatori delle due parti cercano di individuare un accordo che - se raggiunto - viene inserito in un verbale vincolante sia per il consumatore che per l'azienda, ponendo così fine alla controversia. Se l'accordo non viene raggiunto viene ugualmente redatto apposito verbale che consente di proseguire il reclamo nelle opportune sedi giudiziarie, che oggi in molti casi prevedono il ricorso preventivo alla mediazione. È bene sapere che, in alcuni settori, ben il 96% delle conciliazioni paritetiche va a buon fine. La negoziazione assistita è un meccanismo di risoluzione di una controversia consistente nella sottoscrizione di una convenzione di negoziazione, vale a dire un impegno a risolvere in maniera amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati. E’ disciplinato dal D.L. n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014. Non può essere utilizzato per controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili oppure in materia di lavoro. Il procedimento si apre con l’invio di un invito a stipulare la convenzione di negoziazione, con l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro 30 giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio. /2010. La mediazione può essere facoltativa, quando è scelta dalle parti, o demandata, quando è indicata dal giudice, o ancora può essere obbligatoria. Per alcune materie è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione prima di poter agire in giudizio. La domanda di mediazione è presentata tramite deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di raggiungimento di un accordo, il relativo verbale viene omologato dal giudice e diventa esecutivo, altrimenti il mediatore può presentare una proposta di risoluzione della lite, che le parti sono libere di accettare o meno, ma la parte che lo rifiuta in caso di processo e soccombenza sopporta le spese di lite.

Perché affidarsi a una associazione dei consumatori?

Perché affidarsi a una associazione dei consumatori

La conciliazione paritetica è sicuramente uno strumento utile,

ma non tutti hanno il tempo e la voglia di gestire la documentazione per concludere la conciliazione con piena soddisfazione da entrambe le parti.

Il Consumatore, in particolare, potrebbe sentirsi in difficolta.

Per questo è possibile attivare una conciliazione paritetica attraverso una associazione 

dei consumatori come Adiconsum. 
 

Con ADICONSUM

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