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Il procedimento europeo
per le controversie transfrontaliere
di modesta entità 

Questa sezione è stata realizzata in collaborazione con
il Centro Europeo Consumatori Italia (ECC-Net Italy) 

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Le controversie transfrontaliere di modesta entità

Controversie
transfrontaliere

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, istituito con Regolamento (CE) 861/2007 (successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2015/2421), è una procedura giudiziale semplificata, alternativa a quella ordinaria nazionale, attraverso la quale ogni cittadino (ma anche un’impresa) può far valere i propri diritti nei confronti di una persona o di un’azienda stabilita in un Paese dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) diverso dal proprio. Può capitare infatti, nel caso in sia sorta una controversia a carattere transfrontaliero che non si è riusciti a risolvere in via amichevole, di lasciarsi facilmente scoraggiare dalla prospettiva di insormontabili difficoltà, costi insostenibili e un notevole dispendio di tempo, timori che troppo spesso inducono a rinunciare a far valere i propri diritti. Attivando il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è invece possibile avvalersi di una procedura prevalentemente scritta, poco dispendiosa e per la quale non è necessaria l’assistenza di un legale.

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Quando è possibile attivare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità?

Si applica alle controversie transfrontaliere civili e commerciali il cui valore non supera i 5000 euro. Una controversia è definita transfrontaliera quando almeno uno delle parti in causa non è stabilita nel Paese in cui si trova il tribunale competente. È possibile utilizzare la procedura, per esempio, per richiedere il pagamento di somme, l’esecuzione di un contratto, la consegna di beni o anche il risarcimento dei danni da incidente stradale. Diverse materie sono escluse dal suo campo di applicazione, tra cui i fallimenti, i contratti di lavoro, il fisco.

Come individuare l'autorità giudiziaria competente?

E’ importante ricordare che, sebbene l’organo giurisdizionale competente a occuparsi della controversia sia solitamente il tribunale del luogo in cui è domiciliato il convenuto, specifiche disposizioni sulla competenza giurisdizionale sono contenute nel Regolamento Bruxelles I bis. Tale regolamento prevede il foro speciale del consumatore individuandolo nel Paese in cui lo stesso ha la propria residenza.

Per individuare in ciascuno Paese il giudice competente a ricevere la domanda è possibile avvalersi dell’apposita funzione di ricerca disponibile sul Portale europeo della giustizia elettronica. In Italia l’organo giurisdizionale competente è il Giudice di Pace, ad eccezione di alcune controversie relative a materie di competenza esclusiva del Tribunale.

Come si attiva il procedimento?

Per attivare la procedura giudiziale è necessario compilare il modulo di domanda (modulo A), disponibile on line sul Portale europeo della giustizia elettronica o presso gli organi giurisdizionali presso i quali è possibile avviare il procedimento.

Il modulo A, compilato in ogni sua parte, deve essere corredato della documentazione a sostegno della domanda (ricevute, ordini, scontrini, corrispondenza tra le parti…). Si raccomanda, pertanto, di produrre una documentazione esaustiva in quanto è a questa che l’organo giurisdizionale farà riferimento per decidere la controversia.

È importante inoltre ricordare che il modulo e la documentazione annessa devono essere redatti nella lingua dell’organo giurisdizionale a cui si presenta la domanda, o in altra lingua accettata da quest’ultimo. Le informazioni sulle lingue accettate dall’organo giudiziario competente possono essere richieste direttamente al relativo ufficio giudiziario.

L’ufficio giudiziario competente, ricevuta la domanda, può chiedere alla parte di modificare o integrare la stessa attraverso il modulo B, fissando altresì un termine entro il quale l’attore (soggetto che propone l’azione giudiziaria) deve procedere con le modifiche o le integrazioni.

Quando la domanda è completa, l’organo giudiziario, entro 14 giorni, compila la parte I del modulo di replica (modulo C) e lo invia al convenuto (soggetto contro il quale l’azione giudiziaria è proposta) insieme a copia dei documenti giustificativi della domanda, se opportuno.

Il convenuto può replicare, entro 30 giorni, utilizzando la parte II del modulo C ed entro 14 giorni, l’organo giudiziario deve trasmettere copia della replica all’attore.

Sebbene il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolga prevalentemente in forma scritta, è possibile che il giudice ritenga opportuno fissare un’udienza, alla quale tuttavia non è che detto che entrambe le parti siano chiamate a partecipare.

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Durante l’intero svolgimento del procedimento non è necessaria l’assistenza di un legale.

La sentenza è emessa entro 30 giorni dal momento in cui il giudice ha acquisito tutte le informazioni necessarie; affinché venga riconosciuta in un altro Stato Membro, non è necessario un procedimento intermedio, ma sarà sufficiente un certificato di esecuzione (modulo D).

A quanto ammontano le spese processuali?

Le spese processuali da sostenere se si utilizza il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, così come quelle eventuali per la traduzione dei moduli, si differenziano da Paese a Paese. E’ possibile ottenere maggiori informazioni anche in relazione alle modalità di pagamento qui.

In Italia, le spese variano a seconda del valore della causa.

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  • Per le cause di valore sino a 1100 € è necessario pagare un contributo unificato di 43 €

  • Per le cause di valore superiore ai 1100 € e sino a 5000 € è necessario pagare un contributo unificato di 98 euro.

  • Per le cause di valore eccedente i 1033 € è inoltre richiesto il versamento della somma di 27 € a titolo di anticipazione forfettaria delle spese di giudizio.

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Le spese processuali pagate in anticipo verranno rimborsate se si vince la causa

Cosa fare dopo l'emissione della sentenza?

Uno dei principali vantaggi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità consiste nel fatto che la parte a favore della quale la sentenza è stata pronunciata può procedere alla sua esecuzione senza che sia necessario attivare alcun procedimento intermedio (il c.d. exequatur). Invero, per avviare la procedura di esecuzione nello stato in cui è stabilita la controparte, sarà sufficiente ottenere una copia autentica della sentenza e il relativo certificato (modulo D) dal giudice che ha emesso la sentenza medesima. La richiesta di rilascio del certificato può essere effettuata sin dall’avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il punto 11.1 del modulo di domanda (modulo A).

È bene precisare che l’esecuzione della sentenza avviene in conformità alle norme e alle procedure nazionali proprie dello Stato in cui la stessa deve essere eseguita. Per identificare l’autorità competente in materia di esecuzione, è possibile utilizzare un apposito strumento di ricerca.

Puoi approfondire la tematica delle controversie transfrontaliere
sul sito del Centro Europeo Consumatori
dove potrai verificare i costi e le procedure

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Centro Europeo Consumatori

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Portale Europeo 

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