L’usucapione si eredita
Secondo il comma 1 dell’art 1146 c.c. «il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione». Pertanto, ai fini dell’usucapione, il possesso dei genitori si somma a quello dei figli.
In poche parole l’usucapione si può ereditare: o meglio si può ereditare sia il bene, una volta entrato nel patrimonio del soggetto defunto, sia il “tempo” durante il quale questi ha posseduto l’immobile, sommandolo al proprio per arrivare ai 20 anni. Inoltre la Corte Costituzionale ha affermato che è possibile reclamare la proprietà di un bene per usucapione anche se questo è ancora, di fatto, in comunione con altri coeredi ed in caso di eredità indivisa il coerede può usucapire la quota degli altri eredi divenendo l’unico proprietario dell’immobile stesso.
Gli eredi non acquisiscono direttamente l’immobile in proprietà ma possono agire in tribunale, al posto del parente defunto, affinché il giudice dichiari l’avvenuto decorso dell’usucapione. In questo modo il giudice accerta la sussistenza dei presupposti e dichiara gli eredi nuovi proprietari del bene. Le condizioni che dovranno essere prese in considerazione dal giudice saranno le seguenti:
1) Possesso prolungato ossia la durata del possesso: nel caso di immobili in coeredità e quindi in proprietà condivisa è necessario che sia di almeno 20 anni.
2) Manifestazione della volontà di possesso con cui il coerede deve esternare anche all’esterno la sua volontà di possedere il bene non come semplice “coerede” ma come vero e proprio proprietario del bene, esercitando i diritti e le facoltà tipicamente spettanti solo al proprietario.
3) Godimento del bene inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, ossia l’esclusione degli altri coeredi dall’utilizzo dell’immobile impedendo agli altri di usufruirne.
4) Riconoscibilità del possesso da parte degli altri coeredi che devono essere a conoscenza della situazione di fatto venutasi a creare senza aver azionato una causa civile finalizzata alla restituzione o divisione.
Avv. Sabrina Baviello